martedì 2 agosto 2016

Agevolazioni fiscali acquisto casa vendita giudiziaria.

Con l'art. 16 del D.L. 14/02/2016, n. 18, entrato in vigore il successivo 16/02/2016 è stata introdotta la possibilità di applicare alle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative agli atti e ai provvedimenti con cui si dispone il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare (pignoramento immobiliare) ovvero concorsuale (fallimento ed altre), la tassazione nella misura fissa di € 200 ciascuna, quindi di complessivi € 600,00, a condizione che l'acquirente dichiarasse l'intenzione di ritrasferirli entro due anni. 
Il suddetto D.L. è stato convertito, con significative modifiche, nella Legge 08/04/2016 n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14/04/2016, il cui art. 16 prevede la possibilità di applicare la suddetta tassazione in misura fissa sia a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa a condizione che dichiarino che intendono trasferire il bene nel biennio successivo, sia a coloro che non svolgono attività d'impresa, i quali vedono così scendere l'imposta di registro dal 2% del valore del cespite, a cui dovevano aggiungersi per l'imposta ipotecaria e quella catastale ulteriori € 100,00 ciascuna, ad € 600,00 complessivi. Ovviamente per poter usufruire dell'agevolazione in questione l'acquirente deve possedere i requisiti prima casa e non deve trattarsi di "prima casa non di lusso".
Le vendite giudiziarie segnano così un punto a loro favore rispetto a quelle ordinarie.


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